Chi può autenticare un’opera d’arte in Italia?

Parole chiave: autentica, eredi, codice beni culturali

 

È regola che chiunque operi nel mercato sia tenuto a consegnare all’acquirente un documento che attesti l’autenticità o la più probabile attribuzione come stabilito dall’ art. 64 del cd. Codice dei Beni Culturali (Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42):

“Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, cultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime”

Inoltre, è fatto obbligo di “rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera dell’oggetto è apposto su copia fotografica degli stessi.”

La legge, quindi, riconosce l’importanza di tali documenti ma purtroppo lascia molti spazi vuoti nella determinazione di chi possa rilasciare i certificati di autenticità. Ad oggi, infatti, in Italia chiunque può redigere tali documenti non esistendo una certificazione “ufficiale” che possa essere incontestabile e non esistendo neanche un “certificatore assoluto” il cui parere sia più legittimo di un altro (cfr. S. Morabito, Strumenti di valutazione per le opere d’arte. Perizia, expertise e autentica, 6. BusinessJus 58, 2014). In che contesto si pone questa grande libertà?

In primo luogo, bisogna precisare che se l’artista è vivo, secondo art. 20 della Legge sul Diritto d’Autore (art. 20 legge 22 aprile 1941, n. 633), è lui stesso il titolare di tale diritto:

“Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.

Se invece l’artista è defunto la situazione si complica ed entrano in gioco diversi fattori.

Il diritto sopra citato infatti secondo l’art. 23 della Legge sul Diritto d’Autore può essere fatto valere dagli eredi (art. 23 legge 22 aprile 1941, n. 633):

“Dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 (L.d.A.) può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti”.

Ciò significa che automaticamente i soli soggetti legittimati ad autenticare le opere d’arte sono gli eredi dell’artista stesso?

Assolutamente no poiché se seguissimo questo principio, infatti, trasformeremmo in forza di legge tale categoria in un gruppo di esperti d’arte senza effettivamente valutarne l’oggettiva competenza. Conferendo questo diritto in esclusiva, inoltre, si potrebbe correre il rischio di affidare tali procedure a delle persone che, anche involontariamente, possano arrecare danni alla memoria dell’artista e alla sua produzione.

L’orientamento prevalente, pertanto, è quello garantito in primo luogo dalla Costituzione – in merito alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) – e prevede che chiunque (inclusi naturalmente gli eredi) possa esprimersi riguardo all’autenticità di un’opera d’arte, principio-cardine richiamato anche da una sentenza del 2010 del Tribunale di Roma:

“La formulazione dei giudizi sull’autenticità e sul conseguente valore di un’opera d’arte di un’artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, e, pertanto, può essere effettuata da qualunque soggetto considerato esperto, fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità dell’opera d’arte, ove erroneamente attribuita ad altri, o, viceversa, di disconoscerne la provenienza”. (Tribunale di Roma, Sezione IX, sentenza n. 3425, 16/02/2010)

A chi rivolgersi dunque?

Il criterio da seguire è certamente l’autorevolezza e il riconoscimento da parte di operatori qualificati del mercato di studiosi, archivi, fondazioni, associazioni o qualsiasi altro ente di diritto privato che siano in grado di esprimere dei pareri sui quali fare affidamento in merito alle opere di ciascun artista. Un parametro di confronto potrebbe quindi essere costituto dalla verifica, in occasione delle vendite più importanti, di quale soggetto viene interpellato per l’esame delle opere, anche dal punto di vista meramente quantitativo, ovvero del numero di occasioni in cui un soggetto è stato interpellato per la verifica dell’opera di un dato artista sul totale delle vendite effettuate in un dato periodo temporale.

Abbiamo creato una sezione apposita del sito che elenca i principali enti di riferimento per ciascun autore: 

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