
Che affidamento possiamo fare sulle attribuzioni delle opere d’arte antica?
Parole chiave: attribuzioni, arte antica, studiosi
Spesso si vedono nelle aste opere d’arte antica attribuite ad autori più o meno importanti. Vi sarete chiesti spesso cosa c’è “dietro” le attribuzioni proposte dalle case d’aste e cosa è effettivamente garantito in merito.
In molti casi nelle condizioni di vendita leggiamo che, per le opere d’arte antica, le attribuzioni proposte sono da considerarsi delle “mere opinioni”, pertanto suscettibili di eventuali cambiamenti e che ciò che è effettivamente garantito è soltanto l’epoca dichiarata del dipinto. Quindi, se compro un’opera dell’artista Tizio, vissuto ad esempio nel XVII secolo, l’unica garanzia che ho è che il dipinto risalga con certezza al XVII secolo. Posso quindi contestare la vendita se scopro che risale ad un’epoca diversa, ma se invece scoprissi che l’opera non è dell’artista Tizio, ma opera di Caio – vissuto sempre del XVII secolo – non potrei contestare alcunché.
Come mai? E’ giusto così? Che cosa dobbiamo chiederci in merito?
Tralasciando volutamente i casi in cui l’epoca sia palesemente errata o si proponga in vendita come autografa un’opera inedita senza aver consultato nessuno studioso esterno all’operatore del mercato (caso-limite che in genere si preferisce evitare), le due variabili-chiave da considerare sono: l’autorevolezza dei pareri (o delle pubblicazioni) e la relativa concordanza.
Possiamo allora considerare quattro casi (cfr. tabella accanto):
- Stato dell’arte: l’attribuzione è stata formulata consultando gli storici dell’arte più autorevoli in materia i quali sono concordi sulla paternità dell’opera in ragione delle conoscenze storico/critiche maturate al momento della vendita (oppure l’opera è pubblicata unanimemente come autografa dagli studiosi più autorevoli). Questo caso si può chiamare a pieno titolo “stato dell’arte” perché rispecchia effettivamente lo stato delle conoscenze in un dato momento storico, per cui potrebbe eventualmente essere accolto un cambiamento postumo di attribuzione. Qualora ciò accadesse, infatti, sarebbe il tipico caso in cui sono stati scoperti ad esempio ulteriori documenti, fonti o circostanze che hanno fatto cambiare l’orientamento condiviso al momento della vendita, oppure vi sarebbe il normale divenire degli studi che ha reso possibile dei pareri più dettagliati (ad es. nel caso in cui si identificasse un allievo prima sconosciuto e si riferisse a costui una parte della produzione che in precedenza era attribuita al maestro). In un contesto simile appare corretto accettare un eventuale cambiamento di opinione (qualora autorevole e in buona fede), perché esso rispecchierebbe il normale progresso delle conoscenze afferenti alla disciplina della storia dell’arte, al pari di qualsiasi altra branca della conoscenza.
- Accettazione del rischio: l’attribuzione è stata formulata consultando gli storici dell’arte più autorevoli in materia i quali non hanno espresso pareri concordanti in merito all’autografia dell’opera (oppure la stessa è pubblicata non concordemente come autografa dagli studiosi più autorevoli). In questo caso l’operatore del mercato caratterizzato da serietà e professionalità indica sempre in modo trasparente in catalogo i pareri difformi, in modo tale da permettere al potenziale acquirente una corretta formazione del consenso all’acquisto. Per questi motivi tale fattispecie è stata denominata “accettazione del rischio”. L’operatore del mercato potrebbe valutare, in un caso simile, di presentare l’opera come “attribuita a” anziché come opera autografa.
- Attribuzione “civetta”: l’attribuzione è stata formulata sulla base del parere di studiosi meno autorevoli in materia (sebbene concordi), oppure l’opera è pubblicata su fonti ormai superate o meno autorevoli. E’ il classico caso in cui l’opera è nota su vecchie fonti ritenute ormai non più attendibili, oppure è suffragata da pareri di esperti di fama molto circoscritta e non è stata sottoposta al vaglio della critica più autorevole. E’ opportuno precisare che questo è un caso che non dovrebbe verificarsi fra i professionisti seri del mercato, perché molto spesso l’autorevolezza di uno studioso o di una fonte è nota in misura maggiore agli addetti ai lavori e non sempre al cliente finale che potrebbe essere quindi fuorviato dall’esaminare un’opera corredata da pareri o fonti bibliografiche favorevoli all’autografia, ma in realtà poco attendibili. In questo caso la presentazione in catalogo dovrebbe quindi essere più cauta (ad es. “attribuito a”, o “bottega di”, etc.).
- Attribuzione da scartare: l’attribuzione è stata formulata contattando esperti di fama molto ristretta che non hanno neanche manifestato pareri concordi. E’ questo il caso in cui si cerca l’unico soggetto in grado di confermare l’autografia dell’opera, nella consapevolezza che vi potrebbero essere diversi altri pareri non conformi. Può quindi accadere che i pareri contrari vengano sottaciuti o volutamente ignorati. E’ naturale che tale situazione prescinda da qualsiasi deontologia professionale (qualora si presenti l’opera come autografa) e che andrebbe evitata, scegliendo diciture molto più prudenti, come “bottega di”, “scuola di”, etc.
Non è infrequente che possano verificarsi situazioni ibride tra quelle sopra indicate, ma è chiaro che riguardo alle opere d’arte antica è sempre opportuno interrogarsi sulla qualità delle fonti a disposizione e sulla loro eventuale concordanza. E’ necessario inoltre prestare la massima attenzione a ciò che è effettivamente garantito dal venditore, a seconda dei casi, perché è questo l’aspetto-chiave che può rendere percorribile o meno un eventuale contenzioso.
Il professionista del settore serio e competente, tuttavia, garantisce sempre ai suoi clienti la massima trasparenza, calibrando accuratamente la presentazione delle opere come autografe, piuttosto che “attribuite a” oppure “di bottega, cerchia, maniera”, etc., in ragione della convergenza e della qualità dei pareri e delle fonti che ha a disposizione e di ciò che costui ha scelto di garantire, da un punto di vista contrattuale, in merito.
Per approfondire gli aspetti giuridici, cfr., tra gli altri:
- Magri, Falsa o erronea attribuzione di opera d’arte e rimedi contrattuali, in “Rassegna di Diritto della Moda e delle Arti. Dottrina e giurisprudenza commentata”, Associazione per la promozione dello studio e della ricerca in materie giuridiche, n. 2, Macerata 2022;
- A. Caccia, L’errore e l’inadempimento nella compravendita di dipinti antichi, in “Vita notarile”, 1985, p. 993 ss;
- Calabi e R. Zollino, Caveat emptor: come si tutelano l’acquirente e il venditore nel caso di vendita di opera d’arte non autentica, in “Aedon. Rivista di arti e diritto on line”, n. 2, Il Mulino, Bologna 2004.
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