
Le cessioni di opere d’arte tra privati che trattamento fiscale hanno?
Parole chiave: fisco, reddito, collezione
Al giorno d’oggi, vista la grande proliferazione di siti di vendite online, non è raro che un privato decida di vendere un’opera d’arte senza l’ausilio di un intermediario. La domanda che sorge spontanea è come trattare fiscalmente il guadagno ottenuto, soprattutto se la vendita non è stata isolata? A cosa bisogna stare attenti?
Secondo la corte di Cassazione per individuare il corretto trattamento fiscale sarà necessario, in primo luogo, qualificare il privato venditore in base a determinate caratteristiche quali:
- Lo scopo dell’acquisto del bene che voglio vendere: è stato acquistato per piacere o con l’intento di rivenderlo in tempi brevi?
- La frequenza e il numero delle transazioni: le vendite sono occasionali o sistematiche?
- La durata del possesso: l’opera rimane in collezione per molti anni o è venduta in un periodo vicino all’acquisto?
- Le attività finalizzate a facilitare la vendita: il venditore si comporta come un professionista pubblicando annunci o partecipando a fiere di settore?
- L’esame delle ragioni che hanno portato all’alienazione: l’opera è venduta per necessità personali o solamente per condizioni favorevoli del mercato?
Sarà possibile così individuare tre categorie a cui corrispondono altrettanti profili fiscali:
- il collezionista
- lo speculatore occasionale
- il mercante d’arte
Il collezionista
La giurisprudenza definisce collezionista colui o colei che «acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l’opera, senza l’intento di rivenderla generando una plusvalenza, avendo interesse non tanto per il valore economico della res quanto per quello estetico-culturale, per il piacere che il possedere le opere genera, per l’interesse all’arte, per conoscere gli artisti, per vedere le mostre».
Il collezionista non sarà soggetto ad alcuna imposizione né ad obblighi dichiarativi poiché mancano abitualità, sistematicità e professionalità.
Lo speculatore occasionale
A differenza del collezionista, lo speculatore occasionale acquista le opere con il fine ultimo di trarre un profitto ma senza farlo sistematicamente: egli rimane un venditore saltuario che non utilizza strategie di vendita proprie di un’attività professionale ma non agisce neanche guidato dalla “spontaneità” del collezionista. Il guadagno percepito non sarà soggetto ad IVA ma dovrà rientrare tra i “redditi diversi” come specificato dall’articolo 67 comma 1 lettera I del TUIR.
Il mercante d’arte
Egli è colui che “professionalmente e abitualmente ne esercita il commercio, anche in maniera non organizzata imprenditorialmente, col fine ultimo di trarre un profitto dall’incremento del valore delle medesime opere”; Il mercante esercita una vera e propria attività d’impresa generando conseguentemente un reddito d’impresa ed è anche soggetto ad IVA.
È bene ricordare inoltre che nello scambio tra privati non sarà necessario pagare il diritto di seguito poiché esso è dovuto solamente quando nella transazione interviene un operatore professionale.
Comprare e vendere tra privati può essere allettante ma bisogna sempre ricordarsi di farlo con la massima attenzione: la fregatura può essere dietro l’angolo e non ci sono garanzie a tutela dell’autenticità del bene e della correttezza dello scambio.
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